Una recente sentenza della Cassazione offre un interessante spunto sul rapporto tra DVR e responsabilità del Datore di Lavoro in caso di infortunio sul lavoro.
Il caso riguarda un manutentore rimasto gravemente infortunato durante un’operazione di lucidatura eseguita con un tornio. Al Datore di Lavoro era stata contestata, tra le altre cose, anche l’inadeguatezza della valutazione dei rischi.
Il Datore di Lavoro è stato però assolto e la Cassazione ha confermato la decisione.
Dagli accertamenti era infatti emerso che la procedura aziendale prevedeva la sostituzione del componente e non la sua lavorazione al tornio. L’attività che aveva determinato l’infortunio costituiva quindi una prassi impropria, saltuaria e non conosciuta né conoscibile dal Datore di Lavoro.
La Cassazione ha pertanto escluso che la mancata valutazione di quella specifica attività costituisse una lacuna del DVR.
Perché un DVR preciso può fare la differenza
La sentenza ribadisce però anche un principio fondamentale in materia di DVR e responsabilità del Datore di Lavoro.
Il Datore di Lavoro deve individuare, con il “massimo grado di specificità”, i fattori di pericolo concretamente presenti in azienda, considerando le singole lavorazioni e gli ambienti nei quali vengono svolte.
Il DVR non deve quindi limitarsi a descrivere rischi generici, ma deve rappresentare il più possibile il modo in cui il lavoro viene realmente organizzato ed eseguito.
La sentenza precisa inoltre che una documentazione formalmente completa non è sufficiente quando esiste una stabile differenza tra le procedure previste e le modalità di lavoro realmente adottate, se tale situazione è conosciuta o conoscibile dall’organizzazione.
Il metodo ASAweb per un DVR aderente al lavoro reale
È proprio su questo principio che è stata sviluppata la metodologia ASAweb.
La valutazione non si ferma alla semplice individuazione della mansione, ma scende fino ai singoli compiti effettivamente svolti.
Per ogni attività vengono collegati:
- macchine e attrezzature;
- sostanze utilizzate;
- reparti e ambienti di lavoro;
- impianti;
- pericoli e rischi;
- misure tecniche e organizzative;
- procedure;
- DPI.
L’obiettivo è costruire un DVR preciso, aggiornabile e realmente aderente all’organizzazione aziendale.
In questo modo il documento non rappresenta soltanto un adempimento formale, ma uno strumento utile per la prevenzione e per documentare in modo chiaro ciò che l’azienda ha valutato, organizzato e previsto.
Il tema DVR e responsabilità del Datore di Lavoro dimostra quindi quanto sia importante mantenere la valutazione coerente con le attività realmente affidate ai lavoratori e con l’evoluzione dell’organizzazione.
[Leggi la sentenza della Cassazione Penale n. 26679/2026]
[Scarica l’approfondimento sulla metodologia ASAweb per il DVR]
