Linee di indirizzo per la valutazione dei rischi di reato

La disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese, connessa al decreto legislativo 231/2001, ha favorito una nuova concezione della prevenzione, favorendo una cultura del controllo interno e della legalità. Questo ha stimolato l'adozione di modelli organizzativi attraverso l’aspettativa di un esonero da responsabilità per efficienza organizzativa.

Tuttavia, per un’impresa, non sempre è semplice individuare le modalità più corrette per una organizzazione della sicurezza, date la molteplicità dei rischi potenzialmente presenti e delle disposizioni normative applicabili.

L’Inail ha quindi predisposto delle nuove “Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25 septies del d.lgs. 231/01”.

Tali linee mirano ad orientare le imprese nella realizzazione di un modello che sia il più possibile aderente al proprio contesto organizzativo. Il modello non deve, infatti, rappresentare solo un adempimento burocratico, ma deve aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa, in modo da essere uno strumento funzionale alla riduzione del fenomeno infortunistico e al miglioramento della gestione complessiva dell’attività di impresa.

 

Quali sono gli obiettivi?

Gli obiettivi del documento sono quelli di fornire uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza, oltre alla conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti.

Inoltre, vuole fornire un supporto operativo funzionale alle imprese per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale.

Le linee di indirizzo sono state redatte in conformità allo standard volontario UNI ISO 45001:2018 così da offrire alle imprese la possibilità di sviluppare un approccio compatibile con il percorso necessario per conseguire la certificazione, e adottare un modello organizzativo e gestionale di cui al decreto legislativo n. 231/2001 s.m.i.

 

Quali sono i reati sottoposti a sanzione?

Con il decreto 231/2001 è stata introdotta la possibilità che un ente possa essere sottoposto a sanzioni a fronte della commissione di alcuni illeciti penali.

In particolare, il decreto prevede una serie di conseguenze sanzionatorie a carico dell’ente, di natura pecuniaria ed interdittiva, qualora nel suo interesse o vantaggio venga commesso un reato da persone ad esso funzionalmente riferibili.

Ad esempio, con riferimento a reati come i seguenti:

  1. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
  2. delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
  3. delitti di criminalità organizzata;
  4. concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione;
  5. falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
  6. delitti contro l’industria e il commercio;
  7. reati societari;
  8. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
  9. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
  10. delitti contro la personalità individuale;
  11. abusi di mercato;
  12. omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
  13. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
  14. delitti in materia di violazione del diritto d’autore;
  15. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
  16. reati ambientali;
  17. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
  18. reati transnazionali.

 

Nel 2007, il legislatore ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Dunque i reati di omicidio e lesioni colpose, conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica, possono costituire reati per i quali può essere riconosciuta la responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Tuttavia deve ricorrere il presupposto “dell'interesse o vantaggio” dell'ente. E il vantaggio può essere inteso in termini di condotta omissiva, quindi di risparmio derivante dal mancato investimento in dotazioni di sicurezza o nel mancato approntamento di strumenti di controllo sullo stato delle attrezzature, macchinari o impianti etc...

L’art. 30 del d.lgs. 81/2008 ha definito e approfondito le caratteristiche dei Modelli di organizzazione e gestione necessarie ad assicurare la conformità ai requisiti e obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a rappresentare un possibile esimente per la responsabilità amministrativa dell’ente.

Per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici, un modello organizzativo deve assicurare il soddisfacimento di vari requisiti indicati nel comma 1 dell’articolo.  

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l'adozione, da parte dell'ente, di un modello organizzativo idoneo a prevenire il reato non costituisce un obbligo. Tuttavia l'adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo integrano una condotta esimente dalla responsabilità amministrativa per il caso in cui, nonostante il compimento di tale condotta da parte dell'ente, si verifichi l’evento lesivo.

 

Vi ricordiamo che il MOG con l’applicazione del nostro Software HSE ASAweb rispetta perfettamente le linee di indirizzo in questione. 

 

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