Covid-19 - Regione Lombardia consente la ripresa della formazione obbligatoria in tema di salute e sicurezza sul lavoro erogata ai sensi del D.Lgs. 81/2008

 

 

Con ordinanza n. 555 del 29/05/2020 Regione Lombardia stabilisce ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Le disposizioni hanno effetto a partire dal 1 giugno 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.

 

Rinnovato l'obbligo da parte dei datori di lavoro di rilevare, prima dell'accesso al luogo di lavoro, la temperatura corporea del personale. Introdotte specifiche prescrizioni relativamente ai casi in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato, e/o per i singoli individui.

 

Consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione, la possibilità di realizzare in presenza le attività formative non esercitabili a distanza, nonché gli esami finali e le attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento da svolgersi in presenza. Le attività potranno svolgersi solo previa organizzazione degli spazi e a condizione che vengano adottate le misure organizzative di prevenzione e protezione previste dalla scheda “Formazione Professionale” allegata all'Ordinanza.

 

Per quanto concerne la valutazione dei rischi, l’Ordinanza ribadisce che l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. È opportuno che le indicazioni operative contenute nel provvedimento siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

Relativamente all’utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, viene privilegiata la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

 

 

L'allegato 1 contiene le linee guida per la riapertura delle seguenti attività economiche e produttive:

  • Ristorazione
  • Stabilimenti balneari e spiagge
  • Strutture ricettive (esclusi ostelli della gioventù, strutture ricettive all’aperto, rifugi) e locazioni brevi
  • Strutture ricettive all’aperto (campeggi e villaggi turistici)
  • Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
  • Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
  • Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Piscine
  • Palestre
  • Manutenzione del verde
  • Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
  • Attività fisica all’aperto
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
  • Aree giochi per bambini
  • Circoli culturali e ricreativi
  • Formazione professionale
  • Spettacoli
  • Parchi tematici, faunistici e di divertimento
  • Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
  • Professioni della montagna
  • Guide turistiche